Transazione Fiscale e INPS

Grazie al recente istituto della transazione fiscale e contributiva e' possibile chiudere a stralcio definitivamente i rapporti pendenti con il Fisco e con gli enti previdenziali. Al riguardo, lo Studio Nigro puo' vantare la chiusura di diversi accordi in tal senso presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed INPS di Milano, nonche' di altre citta' italiane. La transazione fiscale e' un istituto giuridico che si affianca al concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione dei debiti, con la finalita' di realizzare un accordo di tipo transattivo tra impresa ed Erario riguardo ai debiti tributari gia' consolidati in capo all'impresa in condizioni di crisi. La transazione fiscale costituisce una procedura 'endoconcorsuale', ossia inclusa in una piu' ampia procedura concorsuale, che ne costituisce la premessa necessaria. Con il D. Lgs. 12.09.2007, n. 169 e' stata prevista, dal 1.01.2008, l'estensione della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti, che rappresentano una forma di transazione negoziata tra privati per la quale non e' necessario l'intervento dell'autorita' giudiziaria, se non nella fase finale di omologazione dell'accordo. Il D.L. 185/2008 ha esteso la facolta' di ricorrere alla transazione fiscale anche all'IVA (soltanto nel caso in cui la proposta di transazione preveda esclusivamente la dilazione del pagamento e non la sua riduzione) e ai contributi previdenziali e assistenziali. Il D.M. Lavoro 4.08.2009 ha infine fissato i criteri e le modalita' di adesione da parte degli istituti previdenziali e assistenziali alle proposte di transazione.

Quindi anche i debiti contributivi possono diventare oggetto di transazione per le imprese che, nell'ambito della legge fallimentare, accedano al concordato preventivo o facciano una richiesta di accordo per la ristrutturazione del debito. Fino ad oggi l'istituto della transazione fiscale era riservato al rapporto tra Fisco e contribuenti. Da oggi anche l'Inps ha la facolta' di utilizzare uno strumento utile alle imprese che abbiano necessita' di rateizzare il proprio debito nei confronti dell'Ente previdenziale. Si tratta di un'opportunita' attesa da tempo, oggi praticabile e tracciata lungo lo stesso percorso definito dall'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la mera transazione fiscale.

La transazione contributiva e' oggetto della circolare INPS n. 38 del 15 marzo 2010 con la quale l'Inps si adegua alle disposizioni emanate dal decreto interministeriale (ministero del Lavoro e ministero dell'Economia) del 4 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2009, nel quale venivano definite le modalita' di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli Enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. A seguito delle modifiche apportate alla legge fallimentare, gli imprenditori possono proporre il pagamento parziale dei contributi, nel piano di risanamento posto a fondamento del concordato preventivo, o nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti. L'estensione della transazione all'ordinamento previdenziale permette di superare il principio di indisponibilita' del credito contributivo, che, fino ad oggi, aveva impedito agli Enti previdenziali di concludere accordi transattivi con i soggetti obbligati al versamento delle contribuzioni di legge.

Possono formare oggetto della proposta di accordo transattivo i crediti assistiti da privilegio, i crediti aventi natura chirografaria, i crediti iscritti a ruolo e quelli non iscritti a ruolo. Rimangono esclusi dalla possibilita' di transazione i crediti oggetto di cartolarizzazione

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